martedì 18 maggio 2010

Imprenditore agricolo

L'art. 2135 C.C definisce l'imprenditore agricolo chi esercita un attività diretta alla:

  1. coltivazione del fondo (l'agricoltura), ovvero l'attività economica che consiste nella coltivazione di specie vegetali;

  2. selvicoltura (silvicoltura), ovvero la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi;

  3. allevamento, ovvero l'attività di custodire, far crescere e far riprodurre animali in cattività;

  4. attività connesse, ovvero le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine.

L’art. 2135 C.C (terzo co.) amplia la categoria di attività agricole per connessione includendovi attività che hanno carattere commerciale oggettivo.

Tali attività sono:

  • le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola essenziale;

  • le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e l’agriturismo.

Al fine della identificazione di attività agricole per connessione è quindi necessaria la contemporanea presenza di due condizioni o requisiti:

  1. chi esercita attività agricola per connessione deve già essere imprenditore agricolo, ossia svolgere una delle tre attività essenziali (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).

  2. l’attività per connessione deve essere coerente con l’attività essenziale (produzione vino sulla base dell’uva proveniente dal proprio fondo e non produzione di vino se si è allevatori di mucche)

venerdì 23 aprile 2010

Impresa artigiana in Piemonte

Per la regione Piemonte è artigiana l'impresa che:



  • Esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
  • È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.1
  • È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente Iegge e con gli scopi di cui al primo comma:
    1) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
    2) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.2
    In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, I'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana puo svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, I'imprenditore artigiano puo essere titolare di una sola impresa artigiana.

Albo delle imprese artigiane

L’albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un’attività artigiana e che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 2 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 e dalla relativa normativa statale di settore (Legge 8.8.1985, n. 443). L’iscrizione all’albo attribuisce all’impresa la “qualifica” di artigiana ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa. L’iscrizione all’Albo comporta, altresì, l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell’impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari.
La tenuta dell’albo è curata da una commissione provinciale per l’artigianato alla quale spetta il compito di provvedere in ordine alle iscrizioni e alla cancellazione dall’albo medesimo.

Impresa artigiana

In base alla Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:




  1. Per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  2. Per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  3. Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);
  4. Per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  5. Per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

E' artigiano la figura di un lavoratore esperto che utilizza attrezzi, macchinari e materie prime per la produzione o la trasformazione di determinati oggetti. Prima della rivoluzione industriale tutta la produzione era affidata a loro.

venerdì 16 aprile 2010

La carta dei diritti del passeggero nel volo aereo

In seguito all’eruzione di un vulcano in Islanda con emissioni di polveri e fumi sono stati soppressi 20 mila voli.
Che diritti hanno i passeggeri che sono rimasti a terra (vedi anche “RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA, CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE)?

I passeggeri rimasti a terra hanno diritto a:


1) Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Oppure in alternativa

2) Riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.

3) Assistenza:
• Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• Adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
• Trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

4) In alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

venerdì 12 marzo 2010

Imprenditore commerciale

Per il Codice Civile il termine commerciale identifica uno "status giuridico" (insieme delle regole che identificano l'imprenditore commerciale).
Ai sensi dell' art. 2195 C.C è imprenditore commerciale chi esercita:
  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni & servizi;
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un'attività di trasporto per terra, via mare o per aria;
  4. un'attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti;
Questo complesso di attività individuato dal codice può essere riassunto nei seguenti punti:
1) attività industriali dirette alla produzione di beni & servizi (ad esempio un maglificio, un' emittente pubblica televisiva).
2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività commerciali comunemente intese):
  • commercio in sede fissa (all'ingrosso o al dettaglio);
  • commercio su aree pubbliche (comunemente detto "ambulante");
  • pubblici esercizi per la somministerazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc...);

3) attività di servizi:

  • attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
  • attività bancarie o assicurative;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d'affari, di pubblicità, ecc...);

La differenza molto importante: l'imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.



sabato 6 marzo 2010

Giudice di pace

Giudice di pace
In Italia il giudice di pace è stato adottato per indicare un magistrato onorario (comunemente detto "non togato") cioè non a seguito di concorso per magistrato e quindi non professionale, bensì a seguito di una selezione per titoli, bandita dal , Ministero della Giustizia.
Il giudice di pace è chiamato a mediare e a comporre dispute minori, in ambito civile e penale, tra due o più parti.



Una figura simile e con lo stesso nome era già presente in molti regni dell'Italia pre-unitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull'esempio francese del "juge de paix", ed originariamente nominato direttamente dall'imperatore. Nei primi decenni dell'unità d'Italia era un giudice eletto direttamente dal popolo "onnipotente e parzialissimo", così definiva il giudice di pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.

"Funzioni del Giudice di pace"

In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate
non eccedano il valore di € 15.493,71. Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base
all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

venerdì 5 febbraio 2010

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è un istituto giuridico dell'ordinamento civile italiano che scioglie il vincolo contrattuale. Esso non colpisce il negozio ma il rapporto, si può far valere solo prima che il contratto sia compiutamente eseguito.

Esistono due tipi di risoluzione:
  • Volontaria: Avviene quando le parti, con un nuovo consenso, pongono fine alle conseguenze del rapporto obbligatorio esistente tra di loro. Talora è lo stesso contratto che stabilisce il diritto di recesso a favore di una o di ognuna delle parti. Nell'ipotesi il contratto si risolve in seguito alla manifestazione unilaterale di volontà che trae riconoscimento dall'anteriore accordo. Altre volte è la legge che concede il diritto di recesso unilaterale come ad esempio nel contratto di mandato. Nei contratti di durata indeterminata è ammessa la estinzione del rapporto per disdetta unilaterale.
  • Legale: È prevista per i soli contratti a prestazioni corrispettive. La causa di risoluzione si manifesta durante la vita del rapporto obbligatorio nei tre casi previsti dal C.C. ossia nell'inadempimento della controparte, nell' impossibilità sopravvenuta di una prestazione e nell'eccessiva onerosità.

Clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa è la pattuizione delle parti di un contratto che assumono un determinato adempimento a condizione risolutiva del contratto stesso. È disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile secondo cui: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La clausola risolutiva dunque manifesta i suoi effetti con la dichiarazione con cui la parte non inadempiente dichiara alla parte inadempiente di voler risolvere il contratto. Deve però trattarsi di un inadempimento determinato e comunque ingiustificato. Le parti non possono dunque prevedere la risoluzione quale conseguenza di un generico inadempimento, ma questo deve essere specificato con riguardo ad una obbligazione determinata. La risoluzione di diritto per operare di clausola risolutiva espressa può invocarsi anche dopo aver proposto domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 (per inadempimento).
Differisce dalla condizione risolutiva in quanto la clausola risolutiva espressa opera solo in seguito alla dichiarazione della parte legittimata e con effetti retroattivi solo fra le parti, mentre l'effetto risolutivo della prima opera automaticamente e con retroattività reale; pertanto la dichiarazione della parte legittimata a valersi della clausola risolutiva espressa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458 co.2).

venerdì 29 gennaio 2010

Contratti conclusi al di fuori dei locali del negozio-azienda

La tutela del consumatore, nel nostro ordinamento, trova spazio nel c.d. (codice del consumo) (Art. 64). Il dettato normativo, tra gli altri, da particolare risalto alla tutela in caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Classico esempio è l'acquisto tramite televendita, oppure su internet. Sempre alla stessa categoria appartengono i contratti stipulati presso il domicilio del consumatore (nell'ipotesi classica del rappresentante o del venditore porta a porta). In tutti questi casi, il consumatore può recedere dal contratto (“ripensarci”, senza obbligo di motivare tale ripensamento) nel termine di 10 giorni lavorativi. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

sabato 16 gennaio 2010

Lettera di messa in mora

Oggetto: costituzione in mora

Egregio signor.....
residente in....

atteso che in data..... con un regolare contratto lei si era impegnato ad adempiere alla prestazione di.......

Verificato che a tale scadenza non risulta l'adempimento al quale si era impegnato la dichiaro perciò stesso in mora ai sensi dell'articolo ART. 1219 c.c non che Le intimo di adempiere entro 15 gg dalla data della presente lettera.

In mancanza di un suo adempimento mi vedrò costretto a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei miei diritti.

Cordialità

venerdì 15 gennaio 2010

L'inadempimento

L'inadempimento

In dirtto l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In tale circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato e quindi in che misura debba risarcire il creditore e in che misura invece il rischio vada accollato al creditore.
Tale nozione è definita dall'Art. 1218 del codice civile il quale sancisce che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il danno emergente
Il danno emergente è la perdita subita: si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritarda prestazione del debitore o da un danno cagionato.
Il lucro cessante
Il lucro cessante è il mancato guadagno: si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come quella che abbiamo visto nel danno emergente. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.
La mora del debitore
Il debitore è in mora quando ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Per la costruzione mora è normalmente necessario un atto scritto, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un immediata costituzione in mora. In ogni caso la costituzione in mora interrompe la prescrizione art. 2943 c.c.
Gli effetti della costituzione in mora sono:

  1. in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore art. 1221 c.c.

  2. il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento art. 1223 c.c.

venerdì 8 gennaio 2010

Il contratto

AUTONOMIA PRIVATA
nel diritto privato il concetto di autonomia individua il potere riconosciuto ad un soggetto col quale questo soggetto può definire da se delle regole in base a una sua propria libera scelta.
Esempi di autonomia sono:
  • Il matrimonio
  • Il testamento
  • Il contratto

Posso decidere se fare o non fare il contratto.
Posso scegliere che tipo di contratto.
Posso scegliere con chi fare il contratto.
Nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.

IL CONTRATTO
Il concetto di contratto non è definito allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giuridici; elemento comune di tutte le definizioni è, però, l'accordo tra due o più soggetti per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilateriale o plurilaterale.
Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di prestazioni: ad esempio, nella compravendita, che rappresenta il prototipo del contratto in questa concezione, un soggetto trasferisce all'altro un bene e, in cambio, riceve da questi una certa somma di denaro (il prezzo).
Negli ordinamenti di common law il contratto è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di obblighi da entrambe le parti; il collegamento tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta
consideration.
Negli ordinamenti di civil law, invece, il concetto ha una maggiore estensione, frutto di quella tendenza all'astrazione che caratterizza tali culture giuridiche. Qui, infatti, vengono fatti rientrare tra i contratti non solo gli accordi connotati da uno scambio di prestazioni e, quindi, dal sorgere di obblighi in capo a tutte le parti, ma anche quelli che, come la donazione, fanno sorgere obblighi in capo solo ad una o ad alcune delle parti.


LA FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non può mancare,
pena l’inesistenza del contratto ( l’assenza di una forma dà infatti luogo alla nullità del contratto, art. 1325 n°4 e 1418, comma 2 C.C.) .
La forma dei contratti può essere Libera o Solenne.

  • Libera:
    - vede come parte una Amministrazione pubblica;
    - regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti, rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, l’utilizzo di una forma
    solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
    solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
    contratto stesso.
  • Solenne:
    può assumere essenzialmente due vesti:
  1. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
    notaio o da alt ro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
    luogo in cui l’atto è formato” (art . 2699 C.C) . Esso fa piena prova, fino a
    querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
    che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
    che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui
    compiuti” (ar t . 2700 C.C.) .
  2. La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
    mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La sua
    sottoscrizione costituisce il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
    ser io e definit ivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuata
    personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
    anche del cognome o dello pseudonimo. Per il pr incipio della cosiddet ta
    conversione formale, l’at to pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
    come scrittura privata.

CONTRATTO PER ADESIONE

Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).