Per il Codice Civile il termine commerciale identifica uno "status giuridico" (insieme delle regole che identificano l'imprenditore commerciale).
Ai sensi dell' art. 2195 C.C è imprenditore commerciale chi esercita:
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni & servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, via mare o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti;
Questo complesso di attività individuato dal codice può essere riassunto nei seguenti punti:
1) attività industriali dirette alla produzione di beni & servizi (ad esempio un maglificio, un' emittente pubblica televisiva).
2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività commerciali comunemente intese):
- commercio in sede fissa (all'ingrosso o al dettaglio);
- commercio su aree pubbliche (comunemente detto "ambulante");
- pubblici esercizi per la somministerazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc...);
3) attività di servizi:
- attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d'affari, di pubblicità, ecc...);
La differenza molto importante: l'imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.
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