venerdì 23 aprile 2010

Impresa artigiana in Piemonte

Per la regione Piemonte è artigiana l'impresa che:



  • Esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
  • È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.1
  • È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente Iegge e con gli scopi di cui al primo comma:
    1) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
    2) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.2
    In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, I'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana puo svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, I'imprenditore artigiano puo essere titolare di una sola impresa artigiana.

Albo delle imprese artigiane

L’albo delle imprese artigiane è un pubblico registro nel quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un’attività artigiana e che presentano le caratteristiche previste dall’articolo 2 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 e dalla relativa normativa statale di settore (Legge 8.8.1985, n. 443). L’iscrizione all’albo attribuisce all’impresa la “qualifica” di artigiana ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa. L’iscrizione all’Albo comporta, altresì, l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell’impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari.
La tenuta dell’albo è curata da una commissione provinciale per l’artigianato alla quale spetta il compito di provvedere in ordine alle iscrizioni e alla cancellazione dall’albo medesimo.

Impresa artigiana

In base alla Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:




  1. Per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  2. Per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  3. Per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);
  4. Per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  5. Per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

E' artigiano la figura di un lavoratore esperto che utilizza attrezzi, macchinari e materie prime per la produzione o la trasformazione di determinati oggetti. Prima della rivoluzione industriale tutta la produzione era affidata a loro.

venerdì 16 aprile 2010

La carta dei diritti del passeggero nel volo aereo

In seguito all’eruzione di un vulcano in Islanda con emissioni di polveri e fumi sono stati soppressi 20 mila voli.
Che diritti hanno i passeggeri che sono rimasti a terra (vedi anche “RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA, CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE)?

I passeggeri rimasti a terra hanno diritto a:


1) Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Oppure in alternativa

2) Riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.

3) Assistenza:
• Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• Adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
• Trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

4) In alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa. La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.