sabato 31 ottobre 2009

Il diritto di superficie

Il diritto di superficie.
"Il diritto di superficie" è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 c.c. che consiste nell'edificare (costruire) e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui.
Art. 952 costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
Del pari può allineare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dall proprietà del suolo.
Art. 953 costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954 estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche. I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza dell'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimetro della costruzione, non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per vent'anni.
Art. 955 costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956 divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costruita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

venerdì 9 ottobre 2009

Beni mobili soggetti a registrazione

Distinzione tra beni mobili e immobili

E' importante conoscere la differenza che distingue i beni immobili da quelli mobili.

I beni immobili sono: i terreni, gli edifici e le costruzioni unite saldamente al terreno.

Sono beni mobili invece tutti gli altri.

I beni soggetti a pubblica registrazione

Tutti i beni immobili insieme ad alcuni beni mobili sono soggetti a una pubblica registrazione, cioè sono iscritti in un particolare registro.

I principali beni mobili soggetti a registrazione sono: le autovetture e i motocicli, iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA), i natanti, iscritti invece al registro italiano navale (R.I.N.A), gli aeromobili, Gli edifici iscritti nel registro immobiliare (R.I) e infine tutti i beni immobili pubblicati nel catasto.

Pubblico registro automobilistico

Il pubblico registro automobilistico (PRA) nasce nel 1927 per risolvere le incertezze e i conflitti inerenti alla proprietà degli autoveicoli e al fine di rafforzare le posizioni giuridiche per i diritti reali di garanzia sui veicoli. L'archivio è organizzato secondo una "base reale", in cui ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del P.R.A che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione.
Il PRA infine è organizzato su base provinciale perciò nel PRA di ogni provincia devono essere iscritti tutte le targhe degli autoveicoli.


Registro italiano navale

Il registro italiano navale (R.I.N.A) nasce a Genova nel 1861 e tra vari cambi di denominazione assunse il vero titolo nel 1938. Esso è una fondazione di diritto privato operante principalmente nella classificazione di navi. La classificazione di una nave è essenziale per la progettazione strutturale e tecnica, per il funzionamento delle navi ed influisce sulla costruzione navale, sulla manutenzione e la riparazione, sul nolo marittimo, sul brokeraggio assicurativo nonché sull'attività bancaria.


Registro immobiliare

I registri immobiliari sono a base personale ciò significa che al nominativo di ciascuna persona sono indicati gli atti trascritti a favore o contro. Nei registri deve essere presente la continuità delle trascrizioni in modo che risulti dai registri, sotto i nomi successivi proprietari di un immobile, una catena ininterrotta di titolari.