venerdì 12 marzo 2010

Imprenditore commerciale

Per il Codice Civile il termine commerciale identifica uno "status giuridico" (insieme delle regole che identificano l'imprenditore commerciale).
Ai sensi dell' art. 2195 C.C è imprenditore commerciale chi esercita:
  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni & servizi;
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un'attività di trasporto per terra, via mare o per aria;
  4. un'attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti;
Questo complesso di attività individuato dal codice può essere riassunto nei seguenti punti:
1) attività industriali dirette alla produzione di beni & servizi (ad esempio un maglificio, un' emittente pubblica televisiva).
2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività commerciali comunemente intese):
  • commercio in sede fissa (all'ingrosso o al dettaglio);
  • commercio su aree pubbliche (comunemente detto "ambulante");
  • pubblici esercizi per la somministerazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc...);

3) attività di servizi:

  • attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
  • attività bancarie o assicurative;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d'affari, di pubblicità, ecc...);

La differenza molto importante: l'imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.



sabato 6 marzo 2010

Giudice di pace

Giudice di pace
In Italia il giudice di pace è stato adottato per indicare un magistrato onorario (comunemente detto "non togato") cioè non a seguito di concorso per magistrato e quindi non professionale, bensì a seguito di una selezione per titoli, bandita dal , Ministero della Giustizia.
Il giudice di pace è chiamato a mediare e a comporre dispute minori, in ambito civile e penale, tra due o più parti.



Una figura simile e con lo stesso nome era già presente in molti regni dell'Italia pre-unitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull'esempio francese del "juge de paix", ed originariamente nominato direttamente dall'imperatore. Nei primi decenni dell'unità d'Italia era un giudice eletto direttamente dal popolo "onnipotente e parzialissimo", così definiva il giudice di pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.

"Funzioni del Giudice di pace"

In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.
Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate
non eccedano il valore di € 15.493,71. Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.
In base
all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.