venerdì 29 gennaio 2010
Contratti conclusi al di fuori dei locali del negozio-azienda
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
sabato 16 gennaio 2010
Lettera di messa in mora
Egregio signor.....
residente in....
atteso che in data..... con un regolare contratto lei si era impegnato ad adempiere alla prestazione di.......
Verificato che a tale scadenza non risulta l'adempimento al quale si era impegnato la dichiaro perciò stesso in mora ai sensi dell'articolo ART. 1219 c.c non che Le intimo di adempiere entro 15 gg dalla data della presente lettera.
In mancanza di un suo adempimento mi vedrò costretto a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei miei diritti.
Cordialità
venerdì 15 gennaio 2010
L'inadempimento
In dirtto l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In tale circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato e quindi in che misura debba risarcire il creditore e in che misura invece il rischio vada accollato al creditore.
Tale nozione è definita dall'Art. 1218 del codice civile il quale sancisce che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore art. 1221 c.c.
il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento art. 1223 c.c.
venerdì 8 gennaio 2010
Il contratto
Esempi di autonomia sono:
- Il matrimonio
- Il testamento
- Il contratto
Posso decidere se fare o non fare il contratto.
Posso scegliere che tipo di contratto.
Posso scegliere con chi fare il contratto.
Nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.
Negli ordinamenti di common law il contratto è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di obblighi da entrambe le parti; il collegamento tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta consideration.
LA FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non può mancare,
pena l’inesistenza del contratto ( l’assenza di una forma dà infatti luogo alla nullità del contratto, art. 1325 n°4 e 1418, comma 2 C.C.) .
La forma dei contratti può essere Libera o Solenne.
- Libera:
- vede come parte una Amministrazione pubblica;
- regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti, rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, l’utilizzo di una forma
solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
contratto stesso. - Solenne:
può assumere essenzialmente due vesti:
- L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da alt ro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
luogo in cui l’atto è formato” (art . 2699 C.C) . Esso fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti” (ar t . 2700 C.C.) . - La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La sua
sottoscrizione costituisce il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
ser io e definit ivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuata
personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
anche del cognome o dello pseudonimo. Per il pr incipio della cosiddet ta
conversione formale, l’at to pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
come scrittura privata.
CONTRATTO PER ADESIONE
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).