venerdì 18 dicembre 2009

forme d estinzione del rapporto obbligatorio

"Diligenza del buon padre di famiglia"
E' una definizione ad effetto per indicare un comportamento che qualunque persona avveduta avrebbe dovuto tenere in una determinata situazione.
Ci si riferisce al padre di famiglia perchè dovrebbe essere per definizione una persona saggia ed accorta. Questa espressione viene utilizzata ad esempio nel caso in cui sia stata compiuta una violazione contrattuale in buona fede: se si è utilizzata la "diligenza del buon padre di famiglia" significa che si è fatto tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente. (Art. 1176 del Codice civile).
"Impossibilità sovravvenuta"
"L'impossibilità sopravvenuta" è causa di estinzione dell'obbligazione normata dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice civile.
L'estinzione dell'obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
  • "sopravvenuta", deve verificarsi dopo che è sorta l'obbligazione;
  • "oggettiva", l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore;
  • "assoluta", l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo;
  • "non imputabile", l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria;
  • "definitiva", non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all'obbligazione.

"Evento fortuito & forza maggiore"

Di solito non si distingue tra "evento fortuito" e "forza maggiore", in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono.

  • "Evento fortuito" indica un evento assolutamente imprevedibile.
  • "Forza maggiore" indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.

In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza. Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.

"Onerosità"

In diritto, "l'Eccessiva onerosità" ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato. L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” (C.C. 1467) è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”. L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti” (C.C. 1469).
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità” (C.C. 1468).

venerdì 11 dicembre 2009

Le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.

"Le obbligazioni di mezzi e di risultato"
Le obbligazioni di fare possono dare luogo ad obbligazioni di mezzi e di risultato:
  1. "Le obbligazioni di mezzi: consistono nell'impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d'opera. L'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì all'uso della diligenza da parte del debitore.
  2. "Le obbligazioni di risultato: consistono nel conseguimento di un determinato risultato, quali le prestazioni dell'appaltatore e del vettore.

venerdì 4 dicembre 2009

Le obbligazioni solidali

"Le obbligazioni solidali"
L'obbligazione solidale è una obbligazione soggettivamente complessa, plurisoggettiva rispetto ad uno solo o a entrambi i termini soggettivi dell'obbligazione. Si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:
  1. Una pluralità di debitori (solidarietà passiva).
  2. Una pluralità di creditori (solidarietà attiva).
  3. Una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista).

"Le obbligazioni solidali passive"

Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori.

"La solidarietà passiva"

La solidarietà passiva mira a rafforzare "il credito", in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori. La solidarietà passiva è presunta dalla legge, se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294).

"Le obbligazioni solidali attive"

Si ha obbligazione solidale attiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di creditore è ricoperto da più soggetti. Tutti possono richiedere la medesima prestazione, e l'adempimento a favore di uno dei creditori libera il debitore rispetto ai creditori rimasti.

"La solidarietà attiva"

Si ha una solidarietà attiva quando si ravvisa la presenza di una pluralità di creditori.
L’adempimento dell’intera obbligazione da parte del debitore ad un solo creditore lo libera nei confronti di tutti gli altri.

"Il creditore nella solidarietà passiva"

"Il creditore" in una simile situazione vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori. Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto.

"Il diritto di regresso"

"Il debitore" in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, ripetendo la parte di ciascuno di essi; se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori solventi. Il diritto di regresso è soggetto ai normali termini di prescrizione, con decorrenza dalla data del pagamento.