venerdì 29 gennaio 2010
Contratti conclusi al di fuori dei locali del negozio-azienda
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
sabato 16 gennaio 2010
Lettera di messa in mora
Egregio signor.....
residente in....
atteso che in data..... con un regolare contratto lei si era impegnato ad adempiere alla prestazione di.......
Verificato che a tale scadenza non risulta l'adempimento al quale si era impegnato la dichiaro perciò stesso in mora ai sensi dell'articolo ART. 1219 c.c non che Le intimo di adempiere entro 15 gg dalla data della presente lettera.
In mancanza di un suo adempimento mi vedrò costretto a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei miei diritti.
Cordialità
venerdì 15 gennaio 2010
L'inadempimento
In dirtto l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In tale circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato e quindi in che misura debba risarcire il creditore e in che misura invece il rischio vada accollato al creditore.
Tale nozione è definita dall'Art. 1218 del codice civile il quale sancisce che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore art. 1221 c.c.
il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento art. 1223 c.c.
venerdì 8 gennaio 2010
Il contratto
Esempi di autonomia sono:
- Il matrimonio
- Il testamento
- Il contratto
Posso decidere se fare o non fare il contratto.
Posso scegliere che tipo di contratto.
Posso scegliere con chi fare il contratto.
Nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.
Negli ordinamenti di common law il contratto è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di obblighi da entrambe le parti; il collegamento tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta consideration.
LA FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non può mancare,
pena l’inesistenza del contratto ( l’assenza di una forma dà infatti luogo alla nullità del contratto, art. 1325 n°4 e 1418, comma 2 C.C.) .
La forma dei contratti può essere Libera o Solenne.
- Libera:
- vede come parte una Amministrazione pubblica;
- regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti, rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, l’utilizzo di una forma
solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
contratto stesso. - Solenne:
può assumere essenzialmente due vesti:
- L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da alt ro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
luogo in cui l’atto è formato” (art . 2699 C.C) . Esso fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti” (ar t . 2700 C.C.) . - La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La sua
sottoscrizione costituisce il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
ser io e definit ivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuata
personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
anche del cognome o dello pseudonimo. Per il pr incipio della cosiddet ta
conversione formale, l’at to pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
come scrittura privata.
CONTRATTO PER ADESIONE
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).
venerdì 18 dicembre 2009
forme d estinzione del rapporto obbligatorio
- "sopravvenuta", deve verificarsi dopo che è sorta l'obbligazione;
- "oggettiva", l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore;
- "assoluta", l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo;
- "non imputabile", l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria;
- "definitiva", non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all'obbligazione.
"Evento fortuito & forza maggiore"
Di solito non si distingue tra "evento fortuito" e "forza maggiore", in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono.
- "Evento fortuito" indica un evento assolutamente imprevedibile.
- "Forza maggiore" indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.
In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza. Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.
"Onerosità"
In diritto, "l'Eccessiva onerosità" ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato. L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” (C.C. 1467) è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”. L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti” (C.C. 1469).
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità” (C.C. 1468).
venerdì 11 dicembre 2009
Le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.
- "Le obbligazioni di mezzi: consistono nell'impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d'opera. L'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì all'uso della diligenza da parte del debitore.
- "Le obbligazioni di risultato: consistono nel conseguimento di un determinato risultato, quali le prestazioni dell'appaltatore e del vettore.
venerdì 4 dicembre 2009
Le obbligazioni solidali
- Una pluralità di debitori (solidarietà passiva).
- Una pluralità di creditori (solidarietà attiva).
- Una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista).
"Le obbligazioni solidali passive"
Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori.
"La solidarietà passiva"
La solidarietà passiva mira a rafforzare "il credito", in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori. La solidarietà passiva è presunta dalla legge, se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294).
"Le obbligazioni solidali attive"
Si ha obbligazione solidale attiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di creditore è ricoperto da più soggetti. Tutti possono richiedere la medesima prestazione, e l'adempimento a favore di uno dei creditori libera il debitore rispetto ai creditori rimasti.
"La solidarietà attiva"
Si ha una solidarietà attiva quando si ravvisa la presenza di una pluralità di creditori.
L’adempimento dell’intera obbligazione da parte del debitore ad un solo creditore lo libera nei confronti di tutti gli altri.
"Il creditore nella solidarietà passiva"
"Il creditore" in una simile situazione vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori. Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto.
"Il diritto di regresso"
"Il debitore" in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, ripetendo la parte di ciascuno di essi; se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori solventi. Il diritto di regresso è soggetto ai normali termini di prescrizione, con decorrenza dalla data del pagamento.
