venerdì 4 dicembre 2009

Le obbligazioni solidali

"Le obbligazioni solidali"
L'obbligazione solidale è una obbligazione soggettivamente complessa, plurisoggettiva rispetto ad uno solo o a entrambi i termini soggettivi dell'obbligazione. Si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:
  1. Una pluralità di debitori (solidarietà passiva).
  2. Una pluralità di creditori (solidarietà attiva).
  3. Una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista).

"Le obbligazioni solidali passive"

Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori.

"La solidarietà passiva"

La solidarietà passiva mira a rafforzare "il credito", in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori. La solidarietà passiva è presunta dalla legge, se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294).

"Le obbligazioni solidali attive"

Si ha obbligazione solidale attiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di creditore è ricoperto da più soggetti. Tutti possono richiedere la medesima prestazione, e l'adempimento a favore di uno dei creditori libera il debitore rispetto ai creditori rimasti.

"La solidarietà attiva"

Si ha una solidarietà attiva quando si ravvisa la presenza di una pluralità di creditori.
L’adempimento dell’intera obbligazione da parte del debitore ad un solo creditore lo libera nei confronti di tutti gli altri.

"Il creditore nella solidarietà passiva"

"Il creditore" in una simile situazione vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori. Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto.

"Il diritto di regresso"

"Il debitore" in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, ripetendo la parte di ciascuno di essi; se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori solventi. Il diritto di regresso è soggetto ai normali termini di prescrizione, con decorrenza dalla data del pagamento.

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