Esempi di autonomia sono:
- Il matrimonio
- Il testamento
- Il contratto
Posso decidere se fare o non fare il contratto.
Posso scegliere che tipo di contratto.
Posso scegliere con chi fare il contratto.
Nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.
Negli ordinamenti di common law il contratto è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di obblighi da entrambe le parti; il collegamento tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta consideration.
LA FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non può mancare,
pena l’inesistenza del contratto ( l’assenza di una forma dà infatti luogo alla nullità del contratto, art. 1325 n°4 e 1418, comma 2 C.C.) .
La forma dei contratti può essere Libera o Solenne.
- Libera:
- vede come parte una Amministrazione pubblica;
- regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti, rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, l’utilizzo di una forma
solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
contratto stesso. - Solenne:
può assumere essenzialmente due vesti:
- L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
notaio o da alt ro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
luogo in cui l’atto è formato” (art . 2699 C.C) . Esso fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti” (ar t . 2700 C.C.) . - La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La sua
sottoscrizione costituisce il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
ser io e definit ivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuata
personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
anche del cognome o dello pseudonimo. Per il pr incipio della cosiddet ta
conversione formale, l’at to pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
come scrittura privata.
CONTRATTO PER ADESIONE
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Nessun commento:
Posta un commento