venerdì 8 gennaio 2010

Il contratto

AUTONOMIA PRIVATA
nel diritto privato il concetto di autonomia individua il potere riconosciuto ad un soggetto col quale questo soggetto può definire da se delle regole in base a una sua propria libera scelta.
Esempi di autonomia sono:
  • Il matrimonio
  • Il testamento
  • Il contratto

Posso decidere se fare o non fare il contratto.
Posso scegliere che tipo di contratto.
Posso scegliere con chi fare il contratto.
Nessuna legge potrà mai costringermi a fare un contratto.

IL CONTRATTO
Il concetto di contratto non è definito allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giuridici; elemento comune di tutte le definizioni è, però, l'accordo tra due o più soggetti per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilateriale o plurilaterale.
Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di prestazioni: ad esempio, nella compravendita, che rappresenta il prototipo del contratto in questa concezione, un soggetto trasferisce all'altro un bene e, in cambio, riceve da questi una certa somma di denaro (il prezzo).
Negli ordinamenti di common law il contratto è proprio questo: un accordo tra due o più soggetti connotato dallo scambio di prestazioni e, quindi, dall'assunzione di obblighi da entrambe le parti; il collegamento tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è la cosiddetta
consideration.
Negli ordinamenti di civil law, invece, il concetto ha una maggiore estensione, frutto di quella tendenza all'astrazione che caratterizza tali culture giuridiche. Qui, infatti, vengono fatti rientrare tra i contratti non solo gli accordi connotati da uno scambio di prestazioni e, quindi, dal sorgere di obblighi in capo a tutte le parti, ma anche quelli che, come la donazione, fanno sorgere obblighi in capo solo ad una o ad alcune delle parti.


LA FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei
contraenti si manifesta. Essa è, pertanto, elemento di perfezionamento del
contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti,
rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. Essa non può mancare,
pena l’inesistenza del contratto ( l’assenza di una forma dà infatti luogo alla nullità del contratto, art. 1325 n°4 e 1418, comma 2 C.C.) .
La forma dei contratti può essere Libera o Solenne.

  • Libera:
    - vede come parte una Amministrazione pubblica;
    - regola un servizio destinato ad una universalità di soggetti, rende opportuno, dove non obbligatorio per legge, l’utilizzo di una forma
    solenne. In particolare, nei contratti in cui sia richiesta dalla legge la forma
    solenne, la sua mancanza può, come accennato, dar luogo alla nullità del
    contratto stesso.
  • Solenne:
    può assumere essenzialmente due vesti:
  1. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un
    notaio o da alt ro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel
    luogo in cui l’atto è formato” (art . 2699 C.C) . Esso fa piena prova, fino a
    querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
    che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
    che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui
    compiuti” (ar t . 2700 C.C.) .
  2. La scrittura privata va intesa come il documento scritto con qualsiasi
    mezzo (penna, dattilografia, stampa) e sottoscritto dai contraenti. La sua
    sottoscrizione costituisce il mezzo di identificazione e, al tempo stesso, un indizio del carattere
    ser io e definit ivo della dichiarazione. Essa deve essere effettuata
    personalmente dal dichiarante, con l’indicazione del nome e cognome, o
    anche del cognome o dello pseudonimo. Per il pr incipio della cosiddet ta
    conversione formale, l’at to pubblico, privo di qualche suo requisito, vale
    come scrittura privata.

CONTRATTO PER ADESIONE

Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).
Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

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