venerdì 15 gennaio 2010

L'inadempimento

L'inadempimento

In dirtto l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In tale circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato e quindi in che misura debba risarcire il creditore e in che misura invece il rischio vada accollato al creditore.
Tale nozione è definita dall'Art. 1218 del codice civile il quale sancisce che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il danno emergente
Il danno emergente è la perdita subita: si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritarda prestazione del debitore o da un danno cagionato.
Il lucro cessante
Il lucro cessante è il mancato guadagno: si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come quella che abbiamo visto nel danno emergente. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.
La mora del debitore
Il debitore è in mora quando ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Per la costruzione mora è normalmente necessario un atto scritto, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un immediata costituzione in mora. In ogni caso la costituzione in mora interrompe la prescrizione art. 2943 c.c.
Gli effetti della costituzione in mora sono:

  1. in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore art. 1221 c.c.

  2. il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento art. 1223 c.c.

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