venerdì 18 dicembre 2009

forme d estinzione del rapporto obbligatorio

"Diligenza del buon padre di famiglia"
E' una definizione ad effetto per indicare un comportamento che qualunque persona avveduta avrebbe dovuto tenere in una determinata situazione.
Ci si riferisce al padre di famiglia perchè dovrebbe essere per definizione una persona saggia ed accorta. Questa espressione viene utilizzata ad esempio nel caso in cui sia stata compiuta una violazione contrattuale in buona fede: se si è utilizzata la "diligenza del buon padre di famiglia" significa che si è fatto tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente. (Art. 1176 del Codice civile).
"Impossibilità sovravvenuta"
"L'impossibilità sopravvenuta" è causa di estinzione dell'obbligazione normata dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice civile.
L'estinzione dell'obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
  • "sopravvenuta", deve verificarsi dopo che è sorta l'obbligazione;
  • "oggettiva", l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore;
  • "assoluta", l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo;
  • "non imputabile", l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria;
  • "definitiva", non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all'obbligazione.

"Evento fortuito & forza maggiore"

Di solito non si distingue tra "evento fortuito" e "forza maggiore", in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono.

  • "Evento fortuito" indica un evento assolutamente imprevedibile.
  • "Forza maggiore" indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.

In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza. Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.

"Onerosità"

In diritto, "l'Eccessiva onerosità" ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato. L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” (C.C. 1467) è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”. L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti” (C.C. 1469).
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità” (C.C. 1468).

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