venerdì 27 novembre 2009

Le obbligazioni pecuniarie

"Le obbligazioni pecuniarie"
L’art 1277 c/c stabilisce un principio generale di notevole importanza:
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Viene quindi introdotto il principio nominalistico in base al quale il debitore si libera del suo obbligo semplicemente corrispondendo al creditore la cifra pattuita, senza tener conto della variazione del valore della moneta tra il giorno in cui l’obbligo è sorto e quello del pagamento.
Quindi oggetto dell’obbligazione pecuniaria è la somma nominale di denaro, non il suo reale potere di acquisto.
Tale principio, se serve a dare certezza al debitore sulla somma da pagare, può recare grave danno al creditore soprattutto in periodi di forte inflazione.
Per superare tale inconveniente di solito, i creditori si premuniscono contro le variazioni di valore della moneta mediante apposite clausole di adeguamento monetario con le quali agganciano il
credito a determinati parametri. Tali clausole possono fare riferimento al valore di determinati beni (clausola merce) o dell’oro (clausola oro).
Alla scadenza dell’obbligo, il debitore dovrà restituire non la somma di denaro nominale, ma la quantità di denaro necessario per poter acquistare la stessa quantità di merce o di oro che si poteva acquistare quando l’obbligo sorse.
Più di frequente indicizzano il
credito all’andamento del costo della vita accertato dall’ISTAT ( Istituto centrale di Statistica).
Le obbligazioni pecuniarie del codice civile producono interessi ciò significa che il denaro produce frutti (interessi).
Questi interessi sono dovuti anche se non sono stati pattuiti tra le parti.
Nel caso di cui sopra gli interessi che verranno applicati saranno gli interessi legali cioè quelli stabiliti dalla legge che attualmente sono dello 0,250%.
Nel caso che il creditore e il debitore si mettono d'accordo per interessi 0% (TAEG 0) occorre che la dichiarazione sia messa per iscritto.
Nell'ipotesi che il creditore richieda gli interessi superiori a quelli legali la richiesta dev'essere fatta per iscritto.
Sono vietati dalla legge gli interessi usurari (USURA).
Questi interessi sono eccessivi che approfittano del bisogno del poveretto che richiede le somme di denaro.
Sono ridotti dalla legge automaticamente allo 0%.
"TAEG"
Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento. Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito. Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto. Vediamo allora come differisce dal Tasso Annuo Nominale, con cui abbiamo tutti più confidenza. Nelle considerazioni sui tassi è consuetudine misurare la spesa annua in interessi. Un costo di 50 Euro su un finanziamento di 1.000 Euro rimborsato dopo un anno vuol dire pagare il 5%. Ciò corrisponde al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) del prestito. Nella sua semplicità questa considerazione non tiene conto di due elementi complementari e non trascurabili:
1.Il tipo di rimborso
2.Le spese dell'operazione
"Credit Spread"
Con credit spread si indicano tutta una serie di misure che servono per determinare quanto un investitore viene pagato per essere compensato per assumere il rischio d'interesse intrinseco nel titolo. Tra le ben conosciute misure di credito ci sono yield spread, asset swap spread, option adjusted spread (OAS), zero volatility spread, discount margin, default swap spread, hazard rate.
L'interest spread è il differenziale tra il tasso d'interesse su strumenti di debiti emessi da paesi emergenti e un tasso d'interesse di riferimento, costituito dal rendimento di obbligazioni emesse da paesi industrializzati, con la stessa denominazione valutaria e la stessa maturità.
I paesi industrializzati, dotati generalmente di un sistema economico e finanziario stabile ed affermato, godono di una situazione creditizia migliore dei paesi in via di sviluppo e, in generale, di un minore rischio paese; ciò determina una minore rischiosità degli investimenti nei titoli di questi paesi e un minore tasso d'interesse. Viceversa, secondo la stessa logica, i tassi d'interesse sul debito dei paesi emergenti sono più elevati e comportano un maggiore costo del debito.
"Gli interessi legali, moratori, convenzionali e usurari"
Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.
  • Interessi legali.
  • Interessi convenzionali.
  • Interessi moratori.
  • Interessi usurari.

Gli interessi legali: Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l’apposita tabella); per il calcolo è disponibile un apposito servizio.

Gli interessi convenzionali: Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).

Gli interessi moratori: Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

Gli interessi usurari: Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari. I tassi medi rilevati, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.


venerdì 13 novembre 2009

La multiproprietà

"Che Cos’è la multiproprietà"

La "multiproprietà", conosciuta anche sotto la denominazione inglese di "timeshare" o
“timesharing", è un'idea relativamente recente. Nasce infatti nel 1965 in Francia a
Super Dévoluy, una stazione sciistica delle Alpi francesi, quando "la Societé des
Grands Travaux"
di Marsiglia ottenne la registrazione del marchio Multiproprieté.
Lo slogan commerciale era "non affittate più la stanza, comprate l'albergo: è più
conveniente".
La nuova formula ha quindi attraversato I’Atlantico e si è sviluppata negli Stati Uniti
a partire dagli anni Settanta, particolarmente in Florida, dove riscosse un immediato
successo.
La multiproprietà nasce dalla "duplice esigenza" di rendere più accessibile l'acquisto di
un appartamento per le vacanze da un lato e dall'altro di "sfruttare" in modo più
razionale il patrimonio immobiliare di una località di villeggiatura, solitamente
utilizzato solo per pochi giorni all’anno.
La formula della multiproprietà si basa sul concetto di "godimento turnario":
l’acquisto del diritto di proprietà su di un appartamento di un complesso turistico
attrezzato per un periodo limitato (da una settimana ad un mese) che si rinnova nel
corso degli anni, dai 10 ai trenta a seconda del contratto. Il complesso turistico in cui sono collocati gli appartamenti venduti in multiproprietà è generalmente affidato ad una società specializzata nella gestione di strutture turistico ricettive. La società di gestione si occupa della consegna e riconsegna delle unità abitative, del ricevimento dei clienti, delle pulizie, delle manutenzioni, del funzionamento di tutte le facilities messe a disposizione del multiproprietario (bar, ristorante, negozi, impianti sportivi e ricreativi, dell'animazione, ecc).

venerdì 6 novembre 2009

diritto privato lezioni risoluzione contratto

diritto privato lezioni risoluzione contratto

Diritto civile

Diritto civile

sabato 31 ottobre 2009

Il diritto di superficie

Il diritto di superficie.
"Il diritto di superficie" è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 c.c. che consiste nell'edificare (costruire) e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui.
Art. 952 costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
Del pari può allineare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dall proprietà del suolo.
Art. 953 costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954 estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche. I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza dell'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimetro della costruzione, non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per vent'anni.
Art. 955 costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956 divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costruita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

venerdì 9 ottobre 2009

Beni mobili soggetti a registrazione

Distinzione tra beni mobili e immobili

E' importante conoscere la differenza che distingue i beni immobili da quelli mobili.

I beni immobili sono: i terreni, gli edifici e le costruzioni unite saldamente al terreno.

Sono beni mobili invece tutti gli altri.

I beni soggetti a pubblica registrazione

Tutti i beni immobili insieme ad alcuni beni mobili sono soggetti a una pubblica registrazione, cioè sono iscritti in un particolare registro.

I principali beni mobili soggetti a registrazione sono: le autovetture e i motocicli, iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA), i natanti, iscritti invece al registro italiano navale (R.I.N.A), gli aeromobili, Gli edifici iscritti nel registro immobiliare (R.I) e infine tutti i beni immobili pubblicati nel catasto.

Pubblico registro automobilistico

Il pubblico registro automobilistico (PRA) nasce nel 1927 per risolvere le incertezze e i conflitti inerenti alla proprietà degli autoveicoli e al fine di rafforzare le posizioni giuridiche per i diritti reali di garanzia sui veicoli. L'archivio è organizzato secondo una "base reale", in cui ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del P.R.A che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione.
Il PRA infine è organizzato su base provinciale perciò nel PRA di ogni provincia devono essere iscritti tutte le targhe degli autoveicoli.


Registro italiano navale

Il registro italiano navale (R.I.N.A) nasce a Genova nel 1861 e tra vari cambi di denominazione assunse il vero titolo nel 1938. Esso è una fondazione di diritto privato operante principalmente nella classificazione di navi. La classificazione di una nave è essenziale per la progettazione strutturale e tecnica, per il funzionamento delle navi ed influisce sulla costruzione navale, sulla manutenzione e la riparazione, sul nolo marittimo, sul brokeraggio assicurativo nonché sull'attività bancaria.


Registro immobiliare

I registri immobiliari sono a base personale ciò significa che al nominativo di ciascuna persona sono indicati gli atti trascritti a favore o contro. Nei registri deve essere presente la continuità delle trascrizioni in modo che risulti dai registri, sotto i nomi successivi proprietari di un immobile, una catena ininterrotta di titolari.