Il diritto di superficie.
"Il diritto di superficie" è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 c.c. che consiste nell'edificare (costruire) e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui.
Art. 952 costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
Del pari può allineare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dall proprietà del suolo.
Art. 953 costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954 estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche. I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza dell'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimetro della costruzione, non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per vent'anni.
Art. 955 costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956 divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costruita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

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