venerdì 5 febbraio 2010

Clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa è la pattuizione delle parti di un contratto che assumono un determinato adempimento a condizione risolutiva del contratto stesso. È disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile secondo cui: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La clausola risolutiva dunque manifesta i suoi effetti con la dichiarazione con cui la parte non inadempiente dichiara alla parte inadempiente di voler risolvere il contratto. Deve però trattarsi di un inadempimento determinato e comunque ingiustificato. Le parti non possono dunque prevedere la risoluzione quale conseguenza di un generico inadempimento, ma questo deve essere specificato con riguardo ad una obbligazione determinata. La risoluzione di diritto per operare di clausola risolutiva espressa può invocarsi anche dopo aver proposto domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 (per inadempimento).
Differisce dalla condizione risolutiva in quanto la clausola risolutiva espressa opera solo in seguito alla dichiarazione della parte legittimata e con effetti retroattivi solo fra le parti, mentre l'effetto risolutivo della prima opera automaticamente e con retroattività reale; pertanto la dichiarazione della parte legittimata a valersi della clausola risolutiva espressa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458 co.2).

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